Art. 4.
(Rilascio e rinnovo all'estero del certificato di sicurezza radio per navi da carico e del certificato di sicurezza per navi passeggeri).

      1. Al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 176:

          1) al comma 1, l'alinea è sostituito dal seguente: «Il Ministero effettua, quando la nave si trova in Italia, a mezzo di propri funzionari, la sorveglianza sugli apparati radioelettrici di bordo. Quando la nave si trova all'estero la stessa sorveglianza è svolta da organizzazioni riconosciute opportunamente delegate dal Ministero. La sorveglianza si effettua mediante:»;

          2) al comma l, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, se la nave si trova in Italia. Il rinnovo del certificato annuale può essere effettuato un mese prima o un mese dopo la scadenza»;

          3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

              «3. Quando la nave si trova in Italia le ispezioni sono svolte da un funzionario del Ministero, sia per il servizio di sicurezza che di corrispondenza pubblica.

 

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Quando la nave si trova all'estero, tali ispezioni sono effettuate da una organizzazione riconosciuta che si avvale della collaborazione di un "Radio Expert" riconosciuto dalla locale amministrazione»;

          4) il comma 7 è sostituito dal seguente:

              «7. Il Ministro delle comunicazioni, d'intesa con il Ministro dei trasporti, può affidare i compiti di ispezione e controllo agli organismi riconosciuti che ne facciano domanda ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni»;

          b) all'articolo 178, comma 1, dopo le parole: «le ispezioni di cui all'articolo 176» sono inserite le seguenti: «effettuati in Italia».

      2. Il comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

          «1. Il Ministero dei trasporti, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per i profili di competenza, provvede al rilascio e al rinnovo dei certificati di cui all'allegato 2 ed effettua direttamente le ispezioni e i controlli relativi, ovvero può affidare i compiti di ispezione e controllo agli organismi riconosciuti che ne fanno domanda e che sono in possesso dei requisiti fissati in materia dal presente decreto».